Smart Working e riforma: davvero basta un’informativa scritta?

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La recente Legge n. 34/2026 (Legge annuale per le PMI) interviene sulla disciplina del lavoro agile con una modifica apparentemente tecnica, ma in realtà destinata a incidere in modo significativo sull’impianto della sicurezza sul lavoro.

Il legislatore rafforza infatti il ruolo dell’informativa scritta sui rischi, inserendola nel perimetro del D.Lgs. 81/2008 e prevedendo una specifica sanzione in caso di omissione.

Ma la domanda centrale è un’altra: può davvero un documento sostituire il sistema prevenzionistico tradizionale?

Una scelta coerente… ma solo in apparenza

L’intervento normativo appare, a prima vista, coerente con la natura del lavoro agile.

Nel momento in cui il luogo di lavoro è scelto dal lavoratore e il datore non ha poteri di controllo diretto;

diventa inevitabile spostare il baricentro della sicurezza sull’informazione.

Tuttavia, questa scelta solleva una criticità evidente: la sicurezza viene “delegata” alla consapevolezza del lavoratore, senza che vi sia un reale controllo sull’effettiva adozione delle misure.

Il rischio di una sicurezza “cartolare”

L’inserimento dell’obbligo nel Testo Unico e la previsione di sanzioni penali rafforzano formalmente la tutela.

Ma proprio questo passaggio rischia di produrre un effetto paradossale: l’adempimento documentale diventa il centro della compliance, a scapito dell’effettività della prevenzione.

In altri termini: il datore è incentivato a produrre un’informativa formalmente impeccabile ma non ha strumenti reali per verificare le condizioni di sicurezza nei luoghi scelti dal lavoratore.

Il rischio è quello già noto in altri ambiti: una sicurezza “sulla carta”, più che nella realtà operativa.

L’informativa come esonero di responsabilità?

Un ulteriore profilo critico riguarda la funzione concreta dell’informativa.

Se interpretata in senso forte, essa rischia di diventare uno strumento di trasferimento del rischio sul lavoratore e una forma indiretta di limitazione della responsabilità datoriale.

Ma questa lettura deve essere maneggiata con cautela.

Il sistema del D.Lgs. 81/2008 resta infatti fondato su un principio cardine: la responsabilità del datore di lavoro non è integralmente delegabile.

Pertanto, l’informativa non può trasformarsi in una “liberatoria” né può esonerare il datore da obblighi organizzativi più ampi.

 Il vero nodo: l’integrazione con il DVR

La riforma sembra concentrarsi sull’informativa, ma il vero banco di prova sarà un altro:
l’integrazione del lavoro agile nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Senza un aggiornamento sostanziale del DVR:l’informativa rischia di essere generica, la valutazione dei rischi resta incompleta e la compliance diventa vulnerabile in caso di ispezione o contenzioso.

In questo senso, la norma non introduce un nuovo obbligo isolato, ma impone una revisione più ampia del sistema prevenzionistico aziendale.

 Più responsabilità al lavoratore: evoluzione o scarico di rischio?

Un elemento spesso sottovalutato è il cambio di paradigma nei confronti del lavoratore.

Nel lavoro agile, il lavoratore sceglie il luogo, organizza la prestazione e gestisce (almeno in parte) i rischi.

La riforma sembra consolidare questa impostazione.

Ma ciò apre un interrogativo sistemico: stiamo assistendo a una evoluzione della sicurezza partecipata o a uno spostamento del rischio verso il lavoratore?

La risposta dipenderà, in larga misura, da come le imprese redigeranno le informative e da come la giurisprudenza interpreterà i nuovi obblighi.

Implicazioni pratiche: cosa cambia davvero per le imprese

Al di là del dato normativo, l’impatto concreto della riforma è duplice:

a) Aumento del rischio sanzionatorio

L’omessa informativa espone a responsabilità penale: non è più un adempimento “minore”.

b) Rafforzamento della prova documentale

In caso di infortunio in lavoro agile, l’informativa:

  • diventerà un elemento chiave in giudizio;
  • sarà scrutinata non solo nella sua esistenza, ma nella sua qualità e specificità.

Conclusioni

La Legge PMI 2026 non introduce una rivoluzione, ma accentua una tendenza già in atto:
 la trasformazione della sicurezza nel lavoro agile in un sistema fondato sull’informazione.

Resta però un nodo irrisolto:
l’informazione può sostituire il controllo?

Se la risposta sarà affidata esclusivamente alla produzione documentale, il rischio è quello di una tutela solo apparente.

Se invece l’informativa diventerà parte di un sistema integrato (DVR, formazione, organizzazione), allora potrà rappresentare un reale strumento di prevenzione.

La differenza, come spesso accade, non la farà la norma.
La farà la sua applicazione concreta.


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